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Referendum abrogativi del 12 giugno 2022

 
 
 

Convocazione della commissione elettorale comunale per la nomina degli scrutatori

REFERENDUM  POPOLARI  DEL  12  GIUGNO  2022 Il Sindaco INFORMA

che la nomina degli scrutatori per gli uffici di sezione, in occasione dei Referendum popolari abrogativi del 12 giugno 2022, avverrà mediante sorteggio tra tutti gli iscritti nell'albo unico delle persone idonee all'ufficio di scrutatore, Il sorteggio avrà luogo venerdì 20 maggio 2022 alle ore 10,30 presso l'Ufficio Elettorale, in seduta pubblica.

 
 
 

Dichiarazione di INDISPONIBILITA' alla nomina di scrutatore di seggio elettorale

Si avvisano gli iscritti all'albo, che qualora NON fossero disponibili a svolgere le funzioni di scrutatore di seggio per le elezioni del 12 Giugno 2022, potranno dare, dal 6 Maggio al 22 Maggio, la propria, INDISPONIBILITA' secondo le seguenti modalità:
- inviando il modulo a : info@comunediribera.ag.it comprensivo di documento di riconoscimento oppure presentando l'apposito modulo presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Ribera.

 
 
 
 
 
 

Referendum 2022. Elettori temporaneamente residenti all'estero.

Elettori temporaneamente residenti all'estero.

L'art.4-bis, comma 2, della legge n.459/01, modificato da ultimo dall'articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n.165, prevede che l'opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all'estero pervenga direttamente al comune d'iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro l'11 maggio 2022, in tempo utile per l'immediata comunicazione al Ministero dell'interno. 
L'opzione potrà pervenire al comune per posta, per telefax, per posta elettronica anche non certificata (info@comunediribera.ag.it), e potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall'interessato.
Per quanto attiene ai contenuti e alle modalità di inoltro, la dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e necessariamente corredata di copia di un documento d'identità valido dell'elettore, deve in ogni caso contenere l'indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art.4-bis, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.
La prescrizione di un'espressa dichiarazione da parte degli elettori è riconducibile all'esigenza di avere formale notizia della presenza temporanea all'estero degli interessati in possesso dei prescritti requisiti, nonché di acquisire nel contempo i dati necessari per la successiva formazione dell'elenco degli elettori con l'aggiornato indirizzo postale estero, previa necessaria cancellazione, da parte dei comuni, dei rispettivi nominativi dalle liste sezionali in uso per il corrente referendum.
Peraltro, con riferimento al presupposto temporale della presenza dell'elettore all'estero per un periodo minimo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione, si ritiene che la relativa domanda debba ritenersi validamente prodotta ove si dichiari espressamente tale circostanza, ed anche se l'interessato non si trovi all'estero al momento della domanda stessa, purché il periodo previsto e dichiarato di temporanea residenza comprenda la data stabilita per la votazione.
Ciò, al fine di tutelare il diritto di elettorato attivo, garantendo comunque la corretta organizzazione e la regolarità del procedimento elettorale.
Al fine di permetterne la necessaria diffusione a vista con ogni mezzo ritenuto idoneo (tra cui in ogni caso il sito internet della Prefettura-UTG e quello di ogni comune), viene allegato l'apposito modello di opzione, che potrebbe essere utilizzato dai suddetti elettori temporaneamente residenti all'estero che intendono ivi esprimere il voto per corrispondenza.
Tale modello - in formato PDF editabile con alcuni campi resi obbligatori - è formulato in modo da poter essere utilizzato da tutti i temporanei all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza, ivi compresi gli elettori di cui ai commi 5 e 6 del citato art.4-bis.
Eventuali opzioni pervenute con un diverso modello sono comunque da considerarsi valide, purché siano conformi a quanto prescritto dal comma 2 del medesimo articolo 4-bis.
Si rappresenta che il suddetto termine del trentaduesimo giorno per le trasmissioni delle generalità degli elettori richiedenti dovrà essere rigorosamente osservato dai comuni, in quanto al relativo adempimento si correla una serie di successivi passaggi procedurali aventi termini ristrettissimi: in particolare, il Ministero dell'interno dovrà, a sua volta, comunicare immediatamente l'elenco dei suddetti elettori al Ministero degli affari esteri, per consentirne l'immediato invio del plico per l'esercizio del voto per corrispondenza.

Si segnala, infine, che per i familiari conviventi dei temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza la legge non richiede il periodo previsto di tre mesi di temporanea residenza all'estero.

Specifiche modalità organizzative per il voto di alcune categorie di elettori temporaneamente all'estero.

Con una formale Intesa del 4 dicembre 2015 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell'interno ed il Ministero della difesa, in attuazione dell'art.4-bis, commi 5 e 6, della legge n.459/2001, hanno definito particolari modalità tecnico-organizzative per il voto degli appartenenti alle Forze armate e di polizia temporaneamente all'estero nello svolgimento di missioni internazionali e, rispettivamente, degli elettori di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b) della legge 27 ottobre 1988, n.470 (domiciliati presso le Ambasciate e i Consolati).
Si ricorda che la legge, ai suddetti commi 5 e 6 dell'art.4-bis, prevede che tali elettori potranno votare con apposite modalità anche negli Stati (riportati nel già citato elenco allegato) ove non è ammesso il voto per corrispondenza per gli elettori ivi residenti.
Alla luce della suddetta Intesa, alcune delle opzioni presentate dagli elettori di cui ai suddetti commi 5 e 6 verranno inviate ai comuni dagli uffici consolari.
Si rappresenta, inoltre, che alcune opzioni potrebbero essere inviate ai comuni direttamente dai Comandi militari.

 
 
 
 
 
 

Referendum abrogativi del 12 giugno 2022 - Avviso agli elettori iscritti in AIRE per esercitare l'opzione per il voto in Italia

Gli elettori iscritti all'AIRE  che intendano recarsi in Italia per esercitare il diritto di voto in occasione dei Referendum abrogativi del 12 giugno 2022, nel Comune nelle cui Liste Elettorali sono iscritti, ovvero che intendano esercitare l'opzione per il voto in Italia, dovranno inviare entro domenica 17 aprile 2022 il modulo di OPZIONE ...

 
 
 
 
 
 

Referendum popolari abrogativi 2022

Per cosa si vota

Il 12 giugno 2022 si terranno cinque referendum abrogativi in materia di giustizia indetti con decreto del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022:

1 - 
Indizione del referendum popolare per l'abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi.

2 - 
Indizione del referendum popolare per la limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell'ultimo inciso dell'art. 274, comma 1, lettera c) , codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale.

3 - 
Indizione del referendum popolare per la separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati.

4 - 
Indizione del referendum popolare per la partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte.

5 - 
Indizione del referendum popolare per l'abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura.

Come si vota

L'elettore deve presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Chi non ha la tessera o l'ha smarrita può richiederla all'ufficio elettorale del comune di residenza.

Per quanto attiene la modalità di voto, ciascun elettore può:

- apporre un segno sul SI se desidera che la norma sottoposta a Referendum sia abrogata

- apporre un segno sul NO se desidera che la norma sottoposta a Referendum resti in vigore.

Ai cittadini saranno consegnate 5 schede, con su scritti i quesiti, e basterà tracciare una X sul "Sì" (per chiedere di abrogare e annullare una legge o una parte di essa) o sul "No" (perché resti tutto come adesso), ma gli elettori avranno la possibilità di rifiutare una o più schede, per non essere conteggiati in quella determinata consultazione e non influire sul relativo quorum.

Quando si vota
Le operazioni di voto si svolgeranno domenica 12 giugno dalle ore 07:00 alle ore 23:00. Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura della votazione e l'accertamento del numero dei votanti. 

Chi può votare

Possono votare tutti i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del Comune e che avranno compiuto il 18° anno di età il 12 giugno 2022. I cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), possono votare all'estero.

Il quorum

Per la validità del referendum abrogativo è obbligatorio che vada a votare la metà più uno degli elettori aventi diritto, in caso contrario le norme per le quali il quorum non viene raggiunto resteranno in vigore.
Accedi ai siti di riferimento per la consultazione della normativa: 

Ministero dell'Interno - Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali

 
 
 
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