Accesso civico semplice: la pubblicazione di un documento nella sezione Amministrazione trasparente del portale istituzionale, nonchè comunicazione dell'avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato sul Portale, sarà indicato al richiedente solo il collegamento ipertestuale.
Accesso civico generalizzato: il procedimento di accesso civico si conclude con provvedimento espresso e motivato e con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali controinteressati, dai quali deve essere preventivamente acquisito il consenso.
Laddove vi sia stato l’accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l’opposizione del controinteressato, il Comune è tenuto a darne comunicazione a quest’ultimo. I dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.
L'ufficio titolare del dato, destinatario dell’istanza di accesso civico è tenuto a motivare l’eventuale rifiuto, differimento o la limitazione dell’accesso con riferimento ai soli casi e limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, stabiliti dall’articolo 5-bis, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 33/2013.