Richiesta Accesso Atti

  • Servizio attivo

Il servizio consente di effettuare richieste di accesso civico semplice o generalizzato secondo il dlgs 33/2013 e l'accesso agli atti amministrativi secondo la L. 241/1990


A chi è rivolto

L’accesso civico (dlgs 33/2013) – semplice o generalizzato – può essere richiesto da chiunque indipendentemente dall’essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato per finalità di tutela di un interesse pubblico senza la necessità di fornire una motivazione specifica.
L'accesso agli atti amministrativi (L. 241/1990) può essere richiesto per finalità di tutela di un interesse privato, indicando la motivazione giuridica che giustifica la fornitura degli atti richiesti.

Descrizione

Accesso civico semplice: l'articolo 5 comma 1 del decreto legislativo 33/2013, riconosce il diritto di accesso alle informazioni e dati per i quali non risultino adempiuti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge. L'accesso civico semplice non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, per cui chiunque può esercitarlo anche indipendentemente dall’essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato.
Accesso civico generalizzato: con l'accesso civico generalizzato, chiunque ha il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi dell' (articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 33/2013), nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis dello stesso decreto.

Accesso agli atti amministrativi: con l'accesso agli atti amministrativi, si ha la possibilità di richiedere dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, per la finalità di tutela di un interesse privato che va debitamente motivato giuridicamente.

Come fare

Per l'accesso civico semplice o generalizzato, la richiesta non necessita di motivazione, è gratuita e va inviata preferibilmente on-line, ma anche a mezzo mail o PEC all'indirizzo di posta elettronica semplice o certificata dell'ufficio dell'Amministrazione che detiene i dati, le informazioni o i documenti o, qualora non si conosca quale sia l'Ufficio competente, all'URP. La richiesta può anche essere consegnata a mano o trasmessa a mezzo raccomandata A.R.

Ove l'istanza abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, la stessa può anche essere trasmessa al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Cosa serve

Per procedere con la richiesta online di accesso agli atti occorre:

  • SPID o CIE per l'accesso al servizio online di compilazione istanza
  • Nel caso di rappresentante legale di una società che richiede l'accesso agli atti, bisogna inserire nell'allegato previsto dall'istanza, un documento che comprovi la titolarità dell'incarico
  • Nel caso di delegato alla richiesta di accesso agli atti, bisogna inserire nell'allegato previsto dall'istanza, un documento di delega
  • Nel caso si vogliano inserire altri allegati che si ritengono utili per l'istruttoria, è possibile aggiungerli fra gli allegati aggiuntivi opzionali previsti dall'istanza

Cosa si ottiene

Accesso civico semplice: la pubblicazione di un documento nella sezione Amministrazione trasparente del portale istituzionale, nonchè comunicazione dell'avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato sul Portale, sarà indicato al richiedente solo il collegamento ipertestuale.
Accesso civico generalizzato: il procedimento di accesso civico si conclude con provvedimento espresso e motivato e con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali controinteressati, dai quali deve essere preventivamente acquisito il consenso.

Laddove vi sia stato l’accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l’opposizione del controinteressato, il Comune è tenuto a darne comunicazione a quest’ultimo. I dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.

L'ufficio titolare del dato, destinatario dell’istanza di accesso civico è tenuto a motivare l’eventuale rifiuto, differimento o la limitazione dell’accesso con riferimento ai soli casi e limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, stabiliti dall’articolo 5-bis, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 33/2013.

Tempi e scadenze

Accesso civico semplice: 30 giorni dalla presentazione dell'istanza
Accesso civico generalizzato: il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza.

Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell’istanza al controinteressato durante il tempo stabilito dalla norma per consentire allo stesso di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione).

30 giorni

Tempi lavorazione e comunicazione esito

Tempi massimi per la lavorazione della pratica e la comunicazione dell'esito al cittadino

Quanto costa

La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento.

Se si chiede una estrazione di copia conforme all'originale, occorre acquistare anche una marca da bollo da 16,00 € da apporre sulla copia conforme al momento del ritiro dell'atto.

Accedi al servizio

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri